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Sez. 1, Sentenza n. 863 del 18/01/2006 (Rv. 586055 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Sentenza pronunciata nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), rimasta contumace - Notifica eseguita presso la sede dell'AGEA nelle more subentrata al predetto ente - Ritualità.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586055-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

Con riferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000 alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (art. 2, quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165) prevede la facoltà di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e succ. modif., che invece era obbligatorio per l'ente soppresso. Deve, pertanto, considerarsi rituale la notifica della sentenza pronunciata nei confronti dell'AIMA, rimasta contumace, che sia stata effettuata in data 2 maggio 2001 presso la sede legale dell'AGEA, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, posto che le notificazioni degli atti e delle sentenze agli enti pubblici per i quali non operi il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale devono eseguirsi nella loro sede, a norma dell'art. 145 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 165 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 165 art. 2 CORTE COST., Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)