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Sez. 1, Sentenza n. 18959 del 28/09/2005 (Rv. 583003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) - Patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Notifica della citazione all'AGEA effettuata presso l'Avvocatura erariale, non assumente la difesa dell'ente - Inesistenza della notificazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583003-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

Mentre per la soppressa Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) il patrocinio dell'Avvocatura erariale risultava obbligatorio, per l'istituita Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è prevista (art. 2, quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165) la facoltà di avvalersi del patrocinio di detta Avvocatura, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e succ. modif. Ne consegue che, in relazione al luogo della notificazione ed alla persona cui l'atto è consegnato, deve considerarsi inesistente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti dell'AGEA che venga eseguita, anziché presso la sede legale del predetto ente, presso l'Avvocatura dello Stato, allorché quest'ultima non assuma la difesa in giudizio dell'Agenzia (rimasta contumace).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 165 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 165 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)