Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13739 del 23/06/2011 (Rv. 618309 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine triennale di durata ragionevole del processo ordinario di cognizione - Applicazione al processo di esecuzione immobiliare - Limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine triennale di durata ragionevole di un processo si riferisce a quello di cognizione di media difficoltà e non a quello di esecuzione immobiliare, quando sia possibile dimostrarne la complessità, anche con riguardo alle diverse e confliggenti posizioni del creditore istante, di quelli intervenuti e del debitore. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso nel quale si censurava il decreto della corte di appello che aveva ritenuto irragionevole il periodo eccedente i cinque anni, senza allegare le caratteristiche del procedimento - parti, istruttorie, incombenze assolte dai creditori - asseritamene incompatibili con la predetta risoluzione).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)