Sez. U, Sentenza n. 8145 del 05/06/2002 (Rv. 554895 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE | Giudizio di reintegrazione alla civica amministrazione di terreno - Provvedimento sindacale inibente l'esercizio di attività su detto terreno - Istanza di annullamento o revoca - Ordinanza di rigetto del commissario - Carattere decisorio - Insussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione - Convertibilità in regolamento preventivo - Esclusione - Fondamento.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE
Poiché trattasi di provvedimento privo di contenuto decisorio e definitivo, e pertanto inidoneo a pregiudicare la risoluzione della controversia, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con la quale, nella pendenza di un giudizio di reintegrazione di un terreno alla civica amministrazione "ex" artt. 29 e ss. della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il commissario agli usi civici abbia rigettato l'istanza del privato di annullamento o revoca dell'ordinanza sindacale di sospensione di ogni attività sul medesimo terreno. Nè detto ricorso per cassazione può convertirsi in regolamento preventivo di giurisdizione allorché, come nella specie, la questione con esso posta attenga, non all'esistenza o meno della giurisdizione del commissario, ma ai poteri esercitabili da detto organo giudiziario e, quindi, ai limiti interni al giudizio in corso davanti allo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)