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Sez. U, Sentenza n. 298 del 27/05/1999 (Rv. 526736 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE | Decreto per la comparizione delle parti - Provvedimento provvisorio di riconoscimento del compossesso - Carattere decisorio - Insussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'ammissibilità del ricorso anche ex art. 111 Cost..
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526736-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE

Poiché sono provvedimenti del tutto privi del carattere della decisorietà, non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità, neppure ai sensi dell'art. 111 della Cost., sia il decreto di citazione a giudizio davanti al Commissario per gli Usi Civici (ancorché se ne assuma l'emissione sulla base di un'azione avviata d'ufficio o senza un valido atto di esercizio dell'azione di parte), sia l'ordinanza - di natura interinale, modificabile e revocabile in prosieguo di causa e, quindi inidonea a incidere in via definitiva sugli interessi altrui - con la quale il Commissario abbia disposto che per la durata del processo il compossesso dei terreni in relazione ai quali era sorta controversia con riferimento ad un uso di pascolo (nella specie cosiddetta fida di pascolo sul demanio del Comune di Castelforte), fosse mantenuto anche da parte di chi assumeva di esserne stato escluso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/02/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 31 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)