diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1960 del 09/07/1973 (Rv. 365059 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365059-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE.*

L'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del professionista legale interrompe la prescrizione quinquennale dell'Azione disciplinare: la pendenza del procedimento, anche nella fase del giudizio di Cassazione, osta al compimento del periodo prescrizionale in applicazione della regola generale di cui all'art 2945, secondo comma, cod civ. (Conf 811/71, mass n 350643).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)