Sez. U, Sentenza n. 811 del 20/03/1971 (Rv. 350643 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - ILLECITO SOLO DISCIPLINARE - DECORRENZA DALL'INFRAZIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - ILLECITO SOLO DISCIPLINARE - DECORRENZA DALL'INFRAZIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI.*
La prescrizione quinquennale dell'Azione disciplinare di cui allo art 51 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, per l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore decorre, in caso di illecito unicamente disciplinare, dal giorno della commessa infrazione ed e interrotta, senza limiti, dall'Azione disciplinare. (V 1618'69, mass n 340556' 1158'68, mass n 332650).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)