Sez. U, Sentenza n. 3309 del 20/04/1990 (Rv. 466762 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - EMISSIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - EMISSIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo ad ingiunzione di pagamento di contributi per oneri d'urbanizzazione (oltre eventuali accessori costituiti da rivalutazione monetaria ed interessi), che sia stata emessa in seguito a determinazioni successive all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, anche se in riferimento a fatti precedenti, la opposizione dell'intimato è devoluta in via esclusiva alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, sia quando si sollevino questioni sullo "an" o sul "quantum" della pretesa creditoria, sia quando si contesti la legittimità del procedimento di esazione. (V 8056/87, mass n 455729).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)