Sez. U, Sentenza n. 8056 del 02/11/1987 (Rv. 455729 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - INFRAZIONE EDILIZIA - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - CONTESTAZIONI RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - INFRAZIONE EDILIZIA - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - CONTESTAZIONI RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo ad infrazione edilizia, accertata nel vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e per la quale il sindaco, a norma di detta legge, abbia emesso ordinanza-ingiunzione, irrogando sanzione pecuniaria ed intimandone il pagamento, le contestazioni del privato, tanto se attengano all'an od al quantum della pretesa creditoria, tanto se si riferiscano alla legittimità del procedimento di esazione, sono devolute in via esclusiva alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge medesima. (Conf 7071/83, mass n 431690).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)