Sez. 2, Sentenza n. 1988 del 06/06/1969 (Rv. 341202 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - FINALITA - DONAZIONE AVENTE I REQUISITI DI UNA DIVISIO INTER LIBEROS - DISPARITA DI TRATTAMENTO - DISPENSA DALLA COLLAZIONE - CONFIGURABILITA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - FINALITA - DONAZIONE AVENTE I REQUISITI DI UNA DIVISIO INTER LIBEROS - DISPARITA DI TRATTAMENTO - DISPENSA DALLA COLLAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Poiche lo scopo della 'Divisio inter liberos', va identificato anche nell'intendimento dell'ascendente di distribuire i beni tenendo conto in modo particolare, sia delle attitudini che dei bisogni di ciascun discendente, una volta ravvisato nell'atto di donazione lo strumento per l'attuazione di un vero e proprio piano divisorio tra i figli, la eventualita di una disparita di trattamento tra gli stessi deve ritenersi voluta dal dante causa, per cui la donazione avente i requisiti di una Divisio inter liberos deve reputarsi compiuta con dispensa di collazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 734, Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)