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Sez. 2, Sentenza n. 12830 del 23/05/2013 (Rv. 626475 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - IN GENERE | "Divisio inter liberos" - Formazione della comunione ereditaria - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della collazione.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626475-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - IN GENERE

L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 734, Cod. Civ. art. 737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)