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Sez. 5, Sentenza n. 11396 del 03/06/2015 (Rv. 635692 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Presupposti - Registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessità - Prova - Onere del contribuente - Modalità.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635692-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

In tema di IVA, per accedere al regime della variazione in diminuzione è necessario effettuare la registrazione della variazione e della relativa causa, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è onere del contribuente dimostrare la corrispondenza delle operazioni mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, attraverso la dimostrazione dell'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, sì da palesare inequivocabilmente la corrispondenza tra i due atti contabili.

Riferimenti normativi: DPR 26/11/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/11/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/11/1972 num. 633 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)