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Sez. 5, Sentenza n. 8535 del 11/04/2014 (Rv. 630118 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Variazione in diminuzione dell'imposta - Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Onere della prova - A carico del contribuente - Modalità di attuazione.
Stato
decisa il 2014-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630118-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

In tema di IVA, è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per accedere al regime della variazione in diminuzione dell'imposta, tramite la corretta e completa registrazione delle operazioni, da cui emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le stesse, oppure, ove tale onere non possa essere così assolto, attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali ed in particolare dell'art. 2704 cod. civ., in forza del quale non è opponibile all'Amministrazione finanziaria una scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata in data certa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/10/1972 num. 672 art. 26 com. 2, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 13 bis com. 1, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)