Sez. 1, Sentenza n. 1740 del 14/01/1982 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152354 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE - ACQUISIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI SOPRAGGIUNTI NELLA FASE PRELIMINARE AL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ - RATIFICA DEFINITIVA DA PARTE DEL COLLEGIO - NECESSITÀ.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - FORME - ORDINANZA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE - ACQUISIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI SOPRAGGIUNTI NELLA FASE PRELIMINARE AL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ - RATIFICA DEFINITIVA DA PARTE DEL COLLEGIO - NECESSITÀ.*
Durante la fase degli Atti preliminari al giudizio, l'unico mezzo per evitare la dispersione degli Atti e documenti sopraggiunti è il provvedimento ordinatorio presidenziale di acquisizione provvisoria al processo, salvo la definitiva Determinazione del collegio nel dibattimento, ai sensi dell'art. 457 cod. proc. pen. capoverso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. art. 457 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)