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Sez. 2, Sentenza n. 8552 del 01/03/1983 Ud. (dep. 19/10/1983) Rv. 160744 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE - NATURA - MODIFICABILITÀ O REVOCABILITÀ DA PARTE DEL COLLEGIO NEL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160744-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE - NATURA - MODIFICABILITÀ O REVOCABILITÀ DA PARTE DEL COLLEGIO NEL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ.*

Nel sistema del codice di rito, i poteri del Presidente, nella fase degli Atti preliminari al giudizio, sono ispirati a criteri di urgenza e di speditezza processuale. I provvedimenti presidenziali emessi in tale fase del procedimento, salva l'ipotesi di cui all'art. 411 cod. proc. pen., hanno natura interinale e possono essere sempre riesaminati, modificati o revocati dal collegio nel giudizio. (fattispecie: provvedimento presidenziale di rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato negli Atti preliminari al giudizio). (V mass n 152354; (V mass n 153033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)