diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8991 del 03/12/1987 (Rv. 456289 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DI UNA QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA PRIMA ATTRIBUITA PER LE MEDESIME MANSIONI - DIRITTO ALLA STESSA QUALIFICA PER IL PERIODO PRECEDENTE L'ATTRIBUZIONE PREDETTA - INSUSSISTENZA - COMPORTAMENTO UTILIZZABILE EX ART. 1362 COD. CIV. AI FINI DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456289-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DI UNA QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA PRIMA ATTRIBUITA PER LE MEDESIME MANSIONI - DIRITTO ALLA STESSA QUALIFICA PER IL PERIODO PRECEDENTE L'ATTRIBUZIONE PREDETTA - INSUSSISTENZA - COMPORTAMENTO UTILIZZABILE EX ART. 1362 COD. CIV. AI FINI DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'attribuzione al lavoratore, da parte del datore di lavoro, di una qualifica superiore a quella prima attribuita allo stesso dipendente in relazione allo svolgimento delle medesime mansioni non è sufficiente per riconoscere al lavoratore il diritto allo inquadramento superiore anche per il periodo precedente, attesa la non univoca significatività della circostanza suddetta, che può anche essere mera espressione dell'Esercizio della facoltà del datore di lavoro di corrispondere un maggiore compenso a parità di attività lavorativa e che, non provenendo dalle parti della contrattazione collettiva, non costituisce "comportamento" utilizzabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., ai fini dell'interpretazione della medesima. (V 3153/86, mass n 446152; (V 1682/79, mass n 398033).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)