Sez. L, Sentenza n. 3153 del 12/05/1986 (Rv. 446152 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - RILEVANZA DEL COMPORTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI.*
Anche in tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune trova applicazione il generale canone ermeneutico posto dall'art. 1362 cod. civ. secondo cui, quando non sia possibile stabilire la comune intenzione delle parti a causa dell'ambiguità della clausola da interpretare, il giudice può tener conto del comportamento tenuto dalle parti. In tale evenienza però è al comportamento delle associazioni stipulanti che il giudice deve far riferimento (ossia alle posizioni assunte durante la trattativa sindacale o alle istruzioni che le organizzazioni danno ai loro associati), e non a quello tenuto in Sede di esecuzione dagli imprenditori e dai lavoratori, che, rappresentando solo i destinatari delle norme contrattuali stipulate dalle associazioni sindacali, possono conformarsi, o meno, al contenuto di tali norme senza che da ciò nulla possa desumersi in ordine alla ricerca della volontà negoziale espressa da altri soggetti. (V 5965/81, mass n 416744).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)