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Sez. 1, Sentenza n. 3170 del 28/09/1976 (Rv. 381948 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL MINORE AD UN TERZO NELLE MORE DI TALE GIUDIZIO - INTERVENTO DELL'AFFIDATARIO NEL PREDETTO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381948-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL MINORE AD UN TERZO NELLE MORE DI TALE GIUDIZIO - INTERVENTO DELL'AFFIDATARIO NEL PREDETTO GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA.*

In tema di adozione speciale, qualora, prima della definizione del giudizio di opposizione al decreto di adottabilita, il minore venga provvisoriamente affidato ad un terzo, in via preventiva e temporanea, il terzo stesso deve ritenersi privo di legittimazione a stare od intervenire in quel giudizio. L'indicato provvedimento, infatti, non comporta un affidamento preadottivo in senso proprio (art 314'20 cod civ), il quale presuppone la definitivita della dichiarazione di adottabilita, ma configura, nel difetto di tale presupposto, un atto straordinario e precario, inidoneo a far sorgere, in favore dello affidatario, alcun diritto od interesse giuridico relativo allo status del minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 vicies, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 05/06/1967 num. 431 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)