Sez. 1, Sentenza n. 5793 del 07/12/1978 (Rv. 395609 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIMITI MASSIMI DEL RISARCIMENTO DOVUTO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RIFERIMENTO AL "DANNO" - SPESE PROCESSUALI DOVUTE DALL'IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA PER TERRITORIO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - LIMITI MASSIMI DEL RISARCIMENTO DOVUTO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RIFERIMENTO AL "DANNO" - SPESE PROCESSUALI DOVUTE DALL'IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA PER TERRITORIO - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'art 21 della legge 24 dicembre 1969 n 990, il quale fissa dei limiti massimi al risarcimento dovuto, ai sensi del precedente art 19, dal fondo di garanzia per le vittime della strada, e, per esso, dall'impresa assicuratrice all'uopo designata per il territorio in cui il sinistro e avvenuto, si riferisce al "danno", e, pertanto, non comprende nei predetti limiti le spese processuali, che quell'impresa, in quanto soccombente in giudizio nei confronti del danneggiato, sia tenuta a rimborsare a norma dell'art 91 cod proc civ, integrando queste un'obbligazione autonoma e distinta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)