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Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 28/10/1981 (Rv. 416348 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RISARCIMENTO - LIMITI MASSIMI - SPESE PROCESSUALI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416348-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RISARCIMENTO - LIMITI MASSIMI - SPESE PROCESSUALI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che fissa dei limiti massimi al risarcimento dovuto, ai sensi del precedente art. 19, dal fondo di garanzia per le vittime della strada e per esso, dall'impresa assicuratrice all'uopo designata per il territorio in cui il sinistro è avvenuto, si riferisce al "danno" e, pertanto, non comprende nei predetti limiti le spese processuali, le quali, non essendo una componente del danno stesso, non possono rientrare nel massimale fissato dall'art. 21 citato, ma devono essere regolate solo dagli artt. 90 e 91. (Conf. 5793/78, mass. N. 395609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)