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Sez. 3, Sentenza n. 1003 del 28/03/1972 (Rv. 357322 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - COLPA NEL FATTO COSTITUENTE REATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357322-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - COLPA NEL FATTO COSTITUENTE REATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio del giudice di merito sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nel fatto costituente reato, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, e incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da errori di diritto. (nella specie, i giudici di merito avevano addebitato al conducente di un autoveicolo, venuto a collisione con un motociclista, di non aver tenuto una condotta di guida prudente, per aver invaso, in curva, la corsia di sinistra ed avevano liquidato al motociclista infortunato anche i danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni riportate. La suprema Corte, nell'enunciare il principio che precede, ha affermato l'esattezza della pronuncia di merito, perche in essa si era fatto riferimento alla prudenza che si richiede nell'uomo normale e non eccezionale onde i giudici si erano uniformati, al contrario di quel che riteneva l'automobilista ricorrente, al principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della colpa penale, costituisce imprudenza il non prevedere, usando la normale cautela, le conseguenze dannose della propria Azione). (V 2245'70, mass 348402).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)