Sez. 1, Sentenza n. 6108 del 24/06/1994 (Rv. 487192 - 01)
Arbitrato - Arbitri - Compenso | Spese ed onorario - Diretta determinazione da parte degli arbitri - Adesione di una soltanto delle parti - Conseguenze - Rivalsa nei confronti dell'altra parte - Inammissibilità.
Arbitrato - Arbitri - Compenso
La determinazione delle spese e dell'onorario, direttamente effettuata dagli arbitri, è fonte di corrispondente obbligazione, ai sensi dell'art. 814 secondo comma cod. proc. civ., non modificato dalla legge 5 gennaio 1994 n. 25, soltanto se trovi l'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (occorrendo altrimenti la liquidazione giudiziale), di modo che l'adesione di una soltanto di tali parti non integra detto titolo, né la abilita, in caso di versamento della relativa somma, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)