diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4741 del 11/05/1998 (Rv. 515314 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Determinazione - Da parte degli arbitri (art. 814 cod. proc. civ.) - Efficacia - Condizioni - Accettazione di tutte la parti del giudizio arbitrale - Necessità - Accettazione di una sola parte - Conseguenze - Validità della liquidazione operata dagli arbitri - Esclusione - Procedimento giudiziale dinanzi al presidente del tribunale - Necessità.
Stato
decisa il 1998-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515314-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

La determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., soltanto per effetto dell'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (in caso contrario occorrendo seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), così che l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra. La determinazione degli onorari ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., avviene, difatti, per effetto di una apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico della prestazione d'opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento "autoliquidatorio" degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale) può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell'accettazione di tutti i contendenti (in mancanza della quale il contratto, non venendo materialmente ad esistenza, non può spiegare effetti vincolanti neanche per quella parte che, eventualmente, lo abbia accettato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)