Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 26/04/1978 (Rv. 391312 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI EX ART 1448 COD CIV - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE O ORDINE DI PRIORITA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI EX ART 1448 COD CIV - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE O ORDINE DI PRIORITA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Le condizioni dell'Azione generale di rescissione per lesione, fissate dall'art 1448 cod civ, non sono legate da rapporto di subordinazione od ordine di priorita, con la conseguenza che la riscontrata Mancanza di una di esse (nella specie, lesione ultra dimidium) giustifica di per se il rigetto della domanda, e rende superflua ogni indagine sulla ricorrenza delle altre (stato di bisogno di una parte, del quale l'altra abbia profittato per trarne vantaggio). (Conf 1650/73, mass n 364536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)