Sez. 6, Sentenza n. 1864 del 20/05/1997 Cc. (dep. 27/05/1997) Rv. 208149 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Perquisizioni personali - Controllo e ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Necessità - Esclusione - Fattispecie: rinvenimento di stupefacente all'interno della fodera di un bagaglio nel corso di un controllo effettuato fuori dall'area doganale.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
In materia di traffico di sostanze stupefacenti, la disciplina in materia di perquisizioni non è applicabile quando la polizia giudiziaria, anche al di fuori degli spazi doganali, si limita, in ragione del potere conferitogli dal secondo comma dell'art. 103 DPR 9 ottobre 1990 n. 309, a controllare ed "inspicere", cioè a guardare quello che è immediatamente visibile nel veicolo, nei bagagli e negli effetti personali di un soggetto (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha respinto il ricorso e ritenuto regolare la condotta della polizia giudiziaria che aveva proceduto, senza preventiva autorizzazione del magistrato, a controllare, fuori dagli spazi doganali e nelle vicinanze dell'aeroporto, il bagaglio di un viaggiatore, rinvenendo circa un chilogrammo di sostanza stupefacente nella fodera interna di una borsa).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 103 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)