Sez. 1, Sentenza n. 9628 del 16/07/2001 (Rv. 548222 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danni da occupazione acquisitiva - Termine di prescrizione - Decorrenza - Proroga del termine prescrizionale conseguente all'emanazione di ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal TAR - Esclusione - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria non è sospeso né prorogato all'esito della pronuncia, da parte del TAR, di un provvedimento cautelare di sospensione dei lavori tutte le volte in cui tale provvedimento sia stato, poi, annullato dal giudice amministrativo di appello (nella specie, il C.G. della regione Sicilia), il quale, pronunciando nel merito, abbia rigettato la domanda del privato. Il provvedimento di sospensione "de quo", difatti - dotato di carattere meramente interinale ed inscindibilmente connesso con le successive vicende del processo amministrativo -, pur privando temporaneamente di effetti il decreto di occupazione nel periodo di permanenza della sospensione, non comporta, altresì, una proroga automatica della scadenza dell'occupazione per una durata corrispondente al periodo di sospensione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)