Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 27/04/1999 (Rv. 525811 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Nel caso di occupazione acquisitiva - Termine di prescrizione - "Dies a quo" - Decorrenza - Dalla scadenza del termine di occupazione autorizzata - Decorrenza del periodo di occupazione legittima dalla data di immissione in possesso (anziché da quella di emanazione del provvedimento di occupazione) - Previsione con apposita clausola da parte della P.A. - Legittimità - Conseguente modificazione del termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento danni da occupazione acquisitiva, il disposto dell'art. 20 comma terzo della legge 865/71 ("l'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso) rende del tutto legittima una clausola che fissi il periodo dell'occupazione legittima con decorrenza iniziale dalla data di immissione in possesso, anziché dalla data di emanazione del provvedimento che dispone l'occupazione d'urgenza (senza che possa, in contrario, sostenersi che la deliberazione di occupazione d'urgenza determina già immediatamente, dalla data della sua emissione, la compressione del diritto del privato sulla "res", atteso che tale principio attiene esclusivamente al termine della decorrenza degli effetti dell'occupazione legittima, e non incide in alcun modo sul distinto tema della durata dell'occupazione stessa, regolato, in modo autonomo ed esaustivo, dal ricordato terzo comma dell'art. 20 legge 865/71). Ne consegue che, in tal caso, il "dies a quo" del termine prescrizionale di cinque anni previsto per il diritto al risarcimento del danno decorre non dalla data del provvedimento dispositivo dell'occupazione legittima, ma dalla data di immissione in possesso del bene da parte dell'Amministrazione occupante.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)