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Sez. 3, Sentenza n. 2385 del 07/08/1974 (Rv. 370765 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - ROTTURA DELLE TRATTATIVE PER LA FORMULAZIONE DI LEGITTIME RICHIESTE - CULPA IN CONTRAHENDO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370765-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - ROTTURA DELLE TRATTATIVE PER LA FORMULAZIONE DI LEGITTIME RICHIESTE - CULPA IN CONTRAHENDO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La responsabilita per culpa in contrahendo, avendo natura extracontrattuale, non sussiste quando la rottura delle trattative sia dipesa dalla formulazione di richieste che costituiscono Esercizio di una facolta legittima. (nella specie e stata esclusa la responsabilita per la rottura delle trattative dipesa dal mancato accordo sulla iscrizione della ipoteca legale a garanzia della parte di prezzo dilazionata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2817 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)