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Sez. L, Sentenza n. 28282 del 31/12/2009 (Rv. 611842 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Dirigenti scolastici - Situazione di tensione tra un insegnante e i genitori degli alunni - Potere di adottare un provvedimento di trasferimento per esigenze organizzative e di servizio - Configurabilità - Natura del provvedimento - Sindacabilità in cassazione, se correttamente motivato - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611842-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In materia di pubblico impiego, è legittimo e rientra nelle attribuzioni dei dirigenti scolastici - ai quali l'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce autonomi poteri di direzione e di coordinamento del personale - il trasferimento di un insegnante, nell'ambito del medesimo circolo didattico, per esigenze organizzative e di servizio, qualora si verifichi una situazione di conflittualità tra il medesimo docente e i genitori degli alunni del plesso scolastico di provenienza. Tale provvedimento, che se correttamente motivato non è sindacabile in cassazione, ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e da quello previsto per incompatibilità ambientale dagli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che nella specie il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 com. 1, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 468, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 469, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)