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Sez. L, Sentenza n. 431 del 18/01/1991 (Rv. 470536 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione. | Previsioni relative dei contratti collettivi fatte salve ex art. 2120, secondo comma, cod. civ. - Individuazione - Clausole contrattuali successive alla legge n. 297 del 1982 - Rilevanza - Clausole anteriori a detta legge - Nullità - Conformità alla nuova disciplina - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470536-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione.

Le diverse previsioni dei contratti collettivi in tema di determinazione della retribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto, fatte salve ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, sono esclusivamente quelle dei contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore di tale legge - come confermato dalla formulazione dell'undicesimo comma dell'art. 4 della stessa legge (secondo cui sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto) - e non anche quelle dei contratti collettivi anteriori, la cui nullità prescinde dalla difformità o conformità di esse rispetto alla nuova disciplina legislativa, con la conseguente irrilevanza dell'eventuale conformità a quest'ultima delle pattuizioni predette, essendo in tal caso la regolamentazione del trattamento di fine rapporto di natura legale e non contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)