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Sez. L, Sentenza n. 7185 del 24/06/1995 (Rv. 493086 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Previsioni contrattuali fatte salve dall'art. 2120 cod. civ. nel testo ex art. 1 legge n. 297 del 1982 - Stipulazione successiva a tale legge - Necessità - Previsioni anteriori - Nullità - Regolamento conseguente del T.F.R. - Natura legale e non convenzionale - Necessità - Generica conferma delle vecchie previsioni da parte delle nuove - Insufficienza - Reviviscenza delle precedenti previsioni - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493086-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

Le previsioni dei contratti collettivi, in tema di determinazione della retribuzione ai fini del trattamento di fine rapporto, fatte salve ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, sono esclusivamente quelle dei contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore di tale legge - come confermato dalla formulazione del successivo art. 4, undicesimo comma, (secondo cui sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto) - e non anche quelle dei contratti collettivi anteriori, la cui nullità prescinde dalla difformità o conformità di esse rispetto alla nuova disciplina legislativa, con la conseguente irrilevanza dell'eventuale conformità a quest'ultima delle pattuizioni predette, essendo in tal caso la regolamentazione del trattamento di fine rapporto di natura legale e non contrattuale. Nè si può avere la reviviscenza delle suddette clausole contrattuali nulle attraverso la semplice e generica conferma delle stesse prevista da fonti collettive successive all'entrata in vigore della legge suddetta, potendosi ottenere tale reviviscenza soltanto in base ad una manifestazione di volontà delle parti contraenti che evidenzi una previsione diversa, rispetto a quella legale, circa il criterio specifico per l'individuazione della base di computo del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)