Sez. L, Sentenza n. 8655 del 23/11/1987 (Rv. 456115 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DI COPIA DELL'ATTO AD "UNO DELLA FAMIGLIA" O "PERSONA DI FAMIGLIA" - VALIDITÀ - PRESUPPOSTO - RAPPORTO DI STABILE CONVIVENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DI COPIA DELL'ATTO AD "UNO DELLA FAMIGLIA" O "PERSONA DI FAMIGLIA" - VALIDITÀ - PRESUPPOSTO - RAPPORTO DI STABILE CONVIVENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. e dell'art. 7 R.d. 21 ottobre 1923 n. 2393, l'espressione persona di famiglia e quella (di non diversa portata) di "uno della famiglia" non postulano un rapporto di stabile convivenza (intesa come appartenenza allo stesso nucleo familiare), comprendendo anche i soggetti legati al destinatario da vincoli di sangue o rapporti di parentela e rinvenuti nella casa di questo, così da lasciar presumere la successiva consegna dell'atto al notificando, escludendosi quindi la validità della notifica quando venga accertata la presenza del tutto occasionale o momentanea del parente nel luogo di effettuazione della consegna. (V 7191/86, mass n 449258).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)