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Sez. 1, Sentenza n. 73 del 08/01/1997 (Rv. 501572 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Consegna dell'atto a persona di famiglia del destinatario - Validità della notifica - Rapporto di convivenza, in senso stretto, con il destinatario dell'atto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501572-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di convivenza nel senso stretto di appartenenza allo stesso nucleo familiare; tale ultimo termine dovendosi intendere come riferito anche a quei soggetti, legati al destinatario da vincoli di sangue o di parentela, comportanti diritti e doveri reciproci e che implicano la presunzione della successiva consegna dell'atto al destinatario medesimo da parte del "convivente" che l'abbia accettato. La mancata indicazione del rapporto di convivenza, così inteso, nella relata e/o nell'avviso di ricevimento, non è, per altro verso, sufficiente per far ritenere la nullità della notifica, che può essere dichiarata solo se il notificando, assumendo di non avere ricevuto l'atto, dimostri che la presenza del familiare in casa era del tutto occasionale o momentanea.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)