Sez. L, Sentenza n. 591 del 19/01/2002 (Rv. 551686 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Domanda di perequazione automatica - Decorrenza di giustizia - Compiti del giudice di merito - Accertamento dell'effettiva decorrenza - Necessità - Decisione equitativa - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"
Qualora l'assicurato chieda una determinata somma a titolo di perequazione automatica a decorrere da una certa data o da una data diversa ritenuta di giustizia, il giudice di merito non può provvedere ad una liquidazione equitativa ma è in ogni caso tenuto, attesa la natura pubblicistica della materia, ad accertare l'effettiva decorrenza del chiesto credito, atteso che la perequazione è un meccanismo che opera automaticamente secondo regole e scadenze predeterminate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)