diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 591 del 19/01/2002 (Rv. 551686 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Domanda di perequazione automatica - Decorrenza di giustizia - Compiti del giudice di merito - Accertamento dell'effettiva decorrenza - Necessità - Decisione equitativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551686-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"

Qualora l'assicurato chieda una determinata somma a titolo di perequazione automatica a decorrere da una certa data o da una data diversa ritenuta di giustizia, il giudice di merito non può provvedere ad una liquidazione equitativa ma è in ogni caso tenuto, attesa la natura pubblicistica della materia, ad accertare l'effettiva decorrenza del chiesto credito, atteso che la perequazione è un meccanismo che opera automaticamente secondo regole e scadenze predeterminate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)