Sez. 1, Sentenza n. 2398 del 02/03/1995 (Rv. 490858 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Proposizione di ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza - Procedimento di revocazione - Sospensione - Necessità - Proposizione di un ulteriore ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE
Con riguardo dell'art. 398 cod. proc. civ., la proposizione dell'istanza di revocazione di una sentenza comporta, se contro di questa sia stato proposto dalla stessa parte ricorso per cassazione, la sospensione del relativo procedimento fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, ma non dà la possibilità, al ricorrente, di proporre altro ricorso per cassazione contro la stessa sentenza, quand'anche il termine per l'impugnazione non sia scaduto, dovendosi il diritto all'impugnazione considerarsi consumato con la proposizione del primo ricorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile che la parte, dopo la definizione del giudizio di revocazione, da essa proposto contro un capo della decisione della corte di appello, potesse proporre ricorso per cassazione contro quello stesso capo, avendo essa esaurito il diritto di impugnazione con la proposizione, anteriormente avvenuta, di ricorso incidentale per cassazione avverso la medesima sentenza, sia pure su capo diverso da quello fatto oggetto dell'istanza revocatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)