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Sez. 1, Sentenza n. 23480 del 10/11/2011 (Rv. 620431 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Revocazione - Sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione - Pendenza del termine - Necessità - Sospensione concessa a termine già scaduto - Nullità e inefficacia - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620431-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE

L'esercizio del potere del giudice, davanti al quale è proposta la revocazione, di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., presuppone la pendenza di tale termine al momento della decisione sull'istanza di sospensione formulata dalla parte interessata, con la conseguenza che il giudice della revocazione non deve concedere la richiesta sospensione allorchè il termine medesimo risulti ormai scaduto, e ciò anche nel caso in cui egli ritenga la domanda di revocazione non manifestamente infondata; pertanto, il provvedimento di sospensione, eventualmente concesso a termine già scaduto, è radicalmente nullo e improduttivo dell'effetto sospensivo, per contrasto con il divieto generale di sospensione o proroga dei termini perentori, quali sono quelli stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)