Sez. 1, Sentenza n. 1578 del 09/05/1969 (Rv. 340473 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LUCRO DERIVANTE IMMEDIATAMENTE E DIRETTAMENTE DALL'ILLECITO - LIMITI - VANTAGGI CONSEGUENTI PER UN DIVERSO TITOLO - INDAGINI DEL GIUDICE DI MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LUCRO DERIVANTE IMMEDIATAMENTE E DIRETTAMENTE DALL'ILLECITO - LIMITI - VANTAGGI CONSEGUENTI PER UN DIVERSO TITOLO - INDAGINI DEL GIUDICE DI MERITO.*
La compensatio lucri cum damno e applicabile solo quando pregiudizio ed incremento patrimoniale discendano entrambi, con rapporto diretto e immediato, dallo stesso fatto, senza che possa tenersi conto delle utilita derivanti da altre attivita del danneggiante con la conseguenza che non e possibile calcolare, per la Determinazione del quantum, quei vantaggi patrimoniali che il danneggiato abbia eventualmente conseguito in virtu di un titolo di diversa natura. Tale principio comporta che il giudice del merito deve indagare, caso per caso, se il pregiudizio e l'incremento patrimoniale, dei cui effetti economici viene chiesta la compensazione, siano o meno dipendenti direttamente dal fatto illecito del terzo. (V. 2377-67, mass. N. 329647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)