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Sez. U, Ordinanza n. 695 del 28/10/1992 (Rv. 479174 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Limiti - Distanze minime | Controversie relative - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479174-01

Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Limiti - Distanze minime

Con riferimento alla controversia davanti al giudice ordinario, che un farmacista abbia promosso nei confronti di altro farmacista per denunciare l'inosservanza della distanza minima prescritta per l'ubicazione delle farmacie (art. 1 quarto comma della legge 2 aprile 1968 n. 475), deve dichiararsi inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che la causa riguarda privati, pure se muniti della qualità di concessionari di pubblico servizio, non coinvolge direttamente la Pubblica amministrazione, né il rapporto di concessione ed i provvedimenti ad esso inerenti (la cui legittimità può venire in discussione in via meramente incidentale), e che, pertanto, rispetto al rapporto dedotto in giudizio, non sono configurabili questioni riconducibili nella previsione dell'art. 37 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)