Sez. 6, Sentenza n. 136 del 23/01/1987 Cc. (dep. 17/02/1987) Rv. 175154 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - INDAGINE DI MERITO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA RICHIESTA DI RIESAME.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - INDAGINE DI MERITO - MOTIVI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA RICHIESTA DI RIESAME.*
Lo speciale procedimento previsto dall'art. 263 bis cod.proc.pen. comporta un'indagine completa - anche di merito - dei provvedimenti, ma, a differenza degli strumenti predisposti dagli artt. 263 e 272 bis cod.proc.pen., non è un mezzo tecnico di impugnazione e, di conseguenza, non soggiace ai limiti ed alle prescrizioni ivi richiamate. Tale profilo emerge chiaramente dallo stesso dettato legislativo (art. 263 ter cod.proc.pen. comma terzo) che consente al tribunale della libertà di confermare ovvero revocare l'ordine, il mandato di cattura e quello di arresto anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, sicché il titolo di custodia può derivare dalla reciproca integrazione dei due provvedimenti: quello oggetto dell'istanza di riesame e quello emesso dal tribunale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)