Sez. 1, Sentenza n. 332 del 13/02/1989 Cc. (dep. 30/03/1989) Rv. 180882 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI RIESAME - APPLICABILITÀ - RATIO.*
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La richiesta di riesame è un rimedio "sui generis" non riconducibile alla categoria delle impugnazioni, in quanto il giudice del riesame è tenuto a compiere, in ordine al provvedimento di cattura, un'indagine completa sugli aspetti di fatto e di diritto, indipendentemente dai motivi proposti e in modo autonomo rispetto al provvedimento medesimo. Ne consegue che il giudice del riesame deve applicare la normativa in vigore al momento della decisione, ancorché diversa rispetto a quella esistente (ed applicata) all'atto dell'emissione del provvedimento oggetto di riesame. (Conf mass n 175154, sulla prima parte; (Conf mass n 174437, sulla prima parte; (sulla seconda parte V. Sez. Prima, cc. 16 febbraio 1989 n. 375, ficara).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 12, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)