Sez. U - , Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mandante residente all'estero - Procura “ad litem” apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia - Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante l’ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell’atto cui afferisce - Rilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)