Sez. 3, Ordinanza n. 23584 del 20/07/2026 (Rv. 679408-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mandante residente all'estero - Procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia -
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante l’ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell’atto cui afferisce - Rilevanza.
In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria, necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e tale onere non può ritenersi assolto qualora risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, a un ingresso in Italia del mandante nel medesimo periodo temporale di predisposizione dell'atto cui la procura si riferisce.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)