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Sez. 1, Sentenza n. 21432 del 12/10/2007 (Rv. 599713 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Proposizione di distinti ricorsi contro la stessa sentenza di merito - Omessa riunione delle due impugnazioni per mancata comunicazione della pendenza della pluralità di impugnazioni - Sentenza della Corte di Cassazione su uno dei due ricorsi - Validità - Esame dell'altro ricorso - Preclusione - Improcedibilità.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599713-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della corte la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., non incide sulla validità della pronuncia già adottata in relazione ad uno dei due ricorsi, ma non consente una separata pronuncia sulla seconda, la quale diventa improcedibile in forza del principio dell'unità della decisione, verificandosi cioè, al di fuori del "simultaneus processus", un impedimento all'esame degli ulteriori gravami in ragione del fatto che il ricorso per cassazione, allo scopo di evitare la pendenza di più processi originati da diverse impugnazioni contro la medesima decisione, deve essere proposto in unico atto; per cui, appunto, la parte che abbia già proposto impugnazione (principale od incidentale) contro alcune statuizioni della sentenza oggetto di gravame, non può presentare un secondo atto di impugnazione nell'ambito dello stesso rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)