Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 27/03/2003 (Rv. 561517 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Proposizione di ricorso contro una sentenza di merito - Successiva proposizione di autonomo ricorso contro la stessa sentenza - Omessa riunione delle due impugnazioni per mancata comunicazione della pendenza della pluralità di impugnazioni - Sentenza della Corte di Cassazione sul primo ricorso - Validità - Esame dell'altro ricorso - Preclusione - Improcedibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro essere portata a conoscenza della corte la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unità della decisione, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)