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Sez. 5, Sentenza n. 11326 del 29/08/2001 (Rv. 549114 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE | Movimenti sui conti correnti bancari - Riferibilità ad attività commerciale del titolare - Presunzione - Superamento - Prova della qualità di rappresentante di commercio del correntista - Insufficienza - Obbligo di anticipare i prezzi dovuti dal preponente - Assunzione da parte del rappresentante di commercio - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2001-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549114-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE

La veste di rappresentante di commercio del contribuente sottoposto ad accertamento tributario non consente al giudice - da sola - di affermare che i movimenti sui conti correnti bancari del contribuente stesso siano ascrivibili a contratti stipulati in rappresentanza del preponente, anziché ad acquisti e rivendite in proprio, essendo all'uopo necessaria la dimostrazione di un patto, che faccia carico al rappresentante di commercio di anticipare i prezzi dovuti dal preponente, potendo soltanto un tale accordo superare la presunzione, di cui all'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, della riferibilità di quei movimenti ad attività commerciale, soggetta ad IVA, del titolare dei conti bancari. Infatti, il rappresentante di commercio, come delineato dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, è dotato di potere rappresentativo, essendo incaricato dal preponente di concludere contratti in suo nome, ma non è tenuto, ove concluda dei contratti di acquisto, ad anticipare le somme dovute, operando qui la regola generale dell'art. 1719 cod. civ. sul diritto del mandatario di ricevere la provvista necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)