Sez. 1, Sentenza n. 9440 del 07/09/1991 (Rv. 473769 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza | Determinazione - Criteri - Carattere - Inderogabilità - Rilevabilità d'ufficio - Legittimità - Pronuncia declinatoria della competenza - Omessa indicazione del giudice ritenuto competente - Conseguenze - Impugnazione con regolamento di competenza - Cassazione della decisione impugnata - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza
La competenza a giudicare sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente al pretore del luogo in qui è stata commessa l'infrazione. Ne consegue che la sua violazione può essere rilevata anche di ufficio, senza che si verifichi alcuna preclusione per effetto dell'irritualità dell'eccezione sollevata dalla parte senza contestuale indicazione del giudice ritenuto competente, mentre l'eventuale omissione di una tale indicazione nella pronuncia declinatoria della competenza, non ne comporta, ove investita di ricorso per regolamento, la cassazione, rientrando nel potere-dovere della Corte regolatrice sopperire all'omissione stessa, statuendo quale sia il giudice alla cui cognizione la controversia compete.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)