Sez. 1, Sentenza n. 6335 del 12/07/1996 (Rv. 498509 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Pretore del luogo in cui è stata commessa l'infrazione - Competenza territoriale inderogabile - Sussistenza - Incompetenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
La competenza sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689 è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al Pretore del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo previgente dell'art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, prima del 30 aprile 1995) l'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)