Sez. 3, Sentenza n. 12797 del 13/12/1995 (Rv. 495064 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Difetto di rappresentanza processuale di una società - Sanatoria - Mezzi - Efficacia "ex tunc".
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
Il difetto di rappresentanza processuale di una società può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio con efficacia "ex tunc" mediante la costituzione del legale rappresentante, il quale manifesti anche tacitamente la volontà di ratificare la condotta difensiva precedente, anche per quanto riguarda la procura conferita al difensore dal soggetto non abilitato, vertendosi in un'ipotesi di inefficacia e non di invalidità di tale atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)