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Sez. 1, Sentenza n. 4255 del 03/05/1994 (Rv. 486453 - 01)

Procedimento civile - Capacità personale - Sanatoria | Persona giuridica - Partecipazione al processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla - Rappresentante legale - Costituzione in giudizio - Condotta difensiva precedente - Ratifica - Difetto di legittimazione processuale - Sanatoria - Ammissibilità - Vizio inficiante la procura al difensore - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486453-01

Procedimento civile - Capacità personale - Sanatoria

Ove una persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di una persona fisica non abilitata a rappresentarla, il conseguente difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio - e, quindi, anche in appello - con effetto retroattivo e con riferimento a tutti gli atti processuali, attraverso la costituzione in giudizio del legale rappresentante il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la condotta difensiva precedente (nella specie, il soggetto legittimato ad agire, costituitosi in appello, aveva assunto in proprio tutte le difese anteriormente formulate dal soggetto non legittimato). La sanatoria vale anche per il vizio inficiante la procura al difensore, per essere stata essa conferita dal soggetto non abilitato a rappresentare la persona giuridica, trattandosi di procura soltanto inefficace e non invalida per vizi formali o sostanziali, per non essere stata rilasciata nei modi e nei tempi di cui agli artt. 83 e 125 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)