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Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 11/10/2019 Cc. (dep. 17/01/2020) Rv. 278171 - 02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca allargata - Novella di cui all’art. 31 della legge n. 161 del 2017 - Impossibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni con proventi da evasione fiscale - Natura processuale della norma - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278171-02

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione – in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento – non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 31, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)